Art.1 – E’ costituita in Genova, l’associazione “Ars Chemica”, anche detta in breve “Ars Chemica”. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 – L’Associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e/o distaccamenti, anche fuori dal Comune di Genova, a semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3 – L’Associazione è indipendente e senza scopo di lucro e assume come finalità istituzionale l’attività educativa, ricreativa, di assistenza sociale, d’istruzione, formazione e riqualificazione professionale per ogni fascia d’età. L’associazione ha finalità di carattere culturale, biopsicosociale, sportivo dilettantistico, di ricerca etica e spirituale per favorire nell’individuo percorsi di consapevolezza attraverso la conoscenza di sé, il miglioramento delle relazioni umane e la salvaguardia del contesto in cui vive. L’Associazione si propone di favorire lo sviluppo sociale, psicologico e fisico, artistico ed espressivo in maniera globale, attraverso corsi di sensibilizzazione e/o formazione formale, non formale, informale, extrascolastica,  permanente e continua, trattamenti individuali e di gruppo rivolti alla persona; attivare studi, sperimentazione e divulgazione delle discipline psicologiche, artistiche, bio naturali, discipline e arti olistiche derivanti dalla tradizione e dalla ricerca orientale e occidentale , atte a promuovere lo sviluppo e la consapevolezza di sè in tutte le età della vita; promuovere la costruzione di uno stile di vita rispondente alle proprie esigenze e aspirazioni, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani, degli animali e dell’ambiente circostante; L’Associazione si prefigge lo scopo di fornire ai soci strumenti volti allo studio e alla formazione , con uno spettro che abbraccia aree tematiche e discipline molto diversificate, a titolo esemplificativo e non esaustivo : Psicologia Analitica, Neuropsicologia Clinica, Psicologia Clinico, Psico Bio Genealogia, Musicoterapia , Arti Espressive Musicali, Terapie Espressive (Arteterapia, Teatroterapia, Danzamovimentoterapia, Psicomotricità e tutte le altre discipline che privilegiano il canale espressivo attraverso il mediatore corporeo), attività di Counseling, Karate, Taiji Quan, Qi Gong, Reiki, Yoga, Shiatsu, Ayurveda, Craniosacrale, , Bioenergetica, Meditazione, e le nuove discipline rientranti nelle professioni non regolamentate come da L. 4/2013. L’associazione potrà in funzione dei propri scopi sociali prevalenti svolgere le attività di cui alla Legge n.383 del 07-12-2000 , D.Lgs. 460/97 , dell’art. 90 della Legge n.289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni, conformi alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, volontariato e sportivo dilettantistico. Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione può realizzare le seguenti attività sia presso la propria sede che in altre sedi di volta in volta individuate:
a) Realizzare iniziative nel settore dell’educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
b) Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, corsi, seminari, conferenze, dibattiti, congressi, laboratori di ricerche scientifiche, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione. e quanto altro possa essere utile per lo studio e l’approfondimento degli scopi dell’Associazione.
c) Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza quale corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado.
d) Ingaggiare, collaborare e/o scritturare esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
d) Formazione, aggiornamento e consulenza per individui, gruppi di lavoro, associazioni, cooperative, enti, scuole,
comuni e quant’altro in ambito educativo, socio-sanitario, artistico, espressivo, preventivo e riabilitativo.
e) Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
f) Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico e audiovisivo;
g)Sviluppare l’utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
h) Organizzare e gestire o sostenere, strutture che accolgano e promuovano te attività di erogazione e formazione della cultura e la promozione sociale e sportiva;
i) Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
j) Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

Art.4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. L’Associazione, per il suo funzionamento e per far fronte alle spese conseguenti, trae proventi dalle quote sociali, dai contributi specifici versati dagli associati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, dai contributi versati da società pubbliche o private ed enti locali, dagli eventuali proventi conseguiti nell’esercizio di attività connesse a quelle istituzionali e da qualsiasi liberalità disposta a suo favore. L’Associazione, in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei predetti fini istituzionali, può prestare servizi inerenti alla formazione e all’orientamento professionale, anche mediante l’istituzione o la gestione di banche dati lavoro e di centri di formazione professionale, finanziati o sovvenzionati da enti pubblici o privati, locali, nazionali o comunitari. Per la realizzazione delle proprie finalità, l’Associazione può compiere, infine, tutte quelle attività e operazioni a ciò connesse e strumentali e così, in particolare, acquistare e cedere beni e servizi, compiere le operazioni finanziarie, bancarie, immobiliari e mobiliari all’uopo necessarie o opportune, ivi compreso l’accesso al credito, acquistare beni, lasciti anche ereditari e donazioni, nelle forme e condizioni di legge, acquisire partecipazioni in altri enti associativi ovvero aderire a organizzazioni nazionali o sovranazionali purché aventi finalità analoghe e non lucrative, essendo comunque, consentite le mere operazioni mobiliari per un miglior investimento delle disponibilità finanziarie dell’Associazione, avvalersi dell’opera di collaboratori anche stipendiati, stipulare contratti in genere necessari a sostenere la propria attività istituzionale e le relative necessità logistiche, ivi compreso lo svolgimento, in chiave meramente strumentale e secondaria, di attività anche commerciali e produttive i cui proventi siano devoluti agli scopi associativi.
Con riferimento alle operazioni finanziarie, esse dovranno avvenire nel pieno rispetto del disposto del D.lgs. 1 settembre 1993 numero 385 e con divieto di effettuare intermediazioni di valori mobiliari e attività regolate dalla legge 2 gennaio 1991 numero 1. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Le quote sociali non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art.5 – L’adesione all’Associazione è riservata a persone fisiche maggiorenni, società pubbliche e private ed enti pubblici e privati in possesso dei requisiti morali e tecnico operativi specifici e necessari per lo svolgimento delle attività sociali. La domanda di adesione, inoltrata in forma scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, deve indicare i motivi per i quali l’interessato intende aderire all’Associazione e deve contenere l’espresso impegno a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo per i nuovi associati. Essa sarà vagliata dal Consiglio Direttivo a proprio discrezionale giudizio. Il Consiglio Direttivo, in caso di accoglimento della richiesta, provvede a darne comunicazione agli interessati e all’iscrizione nel Libro dei Soci, previo pagamento della quota di iscrizione. L’adesione all’Associazione diviene effettiva solo per effetto del pagamento della quota di iscrizione. La valutazione di ammissione o diniego di ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivata. Non sussiste, tuttavia, alcun diritto all’ammissione da parte degli
aspiranti associati, indipendentemente dalla congruità o meno delle motivazioni che sono oggetto di valutazione meramente interna all’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto in assemblea a termini del presente Statuto, il diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e il diritto all’elettorato attivo e passivo. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione una-tantum e di una quota annua i cui importi sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’ammissione obbliga l’associato all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La qualifica di associato si perde per recesso – regolato dall’Art.24 del Codice Civile, che qui viene per ogni conseguente effetto espressamente richiamato – o per esclusione. Questa è decisa, a giudizio discrezionale, dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera deve essere motivata in base ad accertati motivi di incompatibilità, per avere l’associato gravemente contravvenuto alle norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni o per gravi
motivi che comportino indegnità. Il recesso ha effetto a decorrere dalla data di chiusura dell’esercizio in corso, all’atto del suo esercizio, purché effettuato entro tre mesi dalla chiusura stessa a termini di legge. L’esclusione ha effetto immediato, ma sempre fatta salva la tutela di cui all’Art.24 del Codice Civile a favore dell’associato escluso. La qualifica di associato si perde, inoltre, per causa di morte, fallimento, perdita della capacità di agire, liquidazione o estinzione degli enti associati o per il mancato pagamento della quota annuale entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo.
La qualità di associato non è trasmissibile per atto tra vivi o mortis causa e le quote associative non costituiscono valori negoziabili né rivalutabili, essendo tutte le quote associative acquisite al patrimonio dell’Associazione in via definitiva all’atto del loro versamento. Gli associati, anche se ricoprono cariche sociali, possono assumere incarichi anche avente natura di lavoro subordinato e/o altre meglio viste forme di collaborazione nei confronti dell’Associazione per le attività previste dallo Statuto e/o il supporto logistico e amministrativo alle stesse.

Art.6 – Gli organi amministrativi interni dell’Associazione
sono:
l’Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio Sindacale, organo peraltro eventuale.
Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili da parte degli associati. L’elezione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito: è ammesso soltanto il rimborso delle spese.

Art.7 – L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano e rappresentativo della volontà dell’Associazione; vi intervengono tutti gli associati iscritti nel Libro dei Soci alla data di convocazione dell’Assemblea stessa. Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, a mezzo avviso da pubblicare presso la bacheca della sede sociale o da inviare via mail almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di provata urgenza è valida la convocazione a mezzo telegramma inviata tre giorni prima. L’Assemblea deve essere convocata anche su domanda firmata di almeno un decimo degli associati. L’avviso di convocazione può essere inviato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica. L’avviso di convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora sia della prima sia dell’eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno in un giorno di calendario successivo a quello della prima.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, i soci nominano il Presidente dell’Assemblea. Il Segretario che redige il verbale è nominato dal Presidente dell’Assemblea. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% degli associati; in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati presenti.
Ciascun associato ha diritto a un voto, il quale può essere portato anche per rappresentanza, a mezzo delega scritta in calce all’avviso di convocazione o altrimenti rilasciata a norma di legge. L’eventuale rappresentante deve essere un altro associato e non può portare più di un voto oltre il proprio. Le persone giuridiche e/o gli enti in genere che siano associati partecipano in persona dei loro legali rappresentanti e/o procuratori all’uopo autorizzati. L’Assemblea degli associati, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la volontà dell’Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell’Assemblea degli associati sono sempre prese a maggioranza di voti validi presenti. Non sono considerati validi, e quindi esclusi dai computi, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno, si può procedere alla votazione per iscritto e, in questo caso, l’Assemblea deve eleggere due scrutatori per l’espletamento delle operazioni di votazione e di scrutinio, terminate le quali il Presidente dell’Assemblea ne proclama i risultati e, in caso di elezioni, gli eletti devono dichiarare l’accettazione o meno
della nomina.
L’Assemblea delibera:
la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
la nomina dei membri del Collegio Sindacale ove istituito;
l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo;
l’approvazione delle proposte presentate dal Consiglio Direttivo circa il funzionamento dell’Associazione;
l’approvazione del Regolamento Interno e delle sue modifiche;
le modifiche al presente Statuto.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, persone fisiche scelte fra gli associati, dura in carica tre anni e nella sua prima riunione deve eleggere nel suo seno il Presidente, che ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli formula l’ordine del giorno
delle sedute del Consiglio, le convoca, le presiede, ne dirige i lavori e ne sottoscrive congiuntamente al Segretario il verbale redatto dallo stesso. Nei casi d’urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. E’ facoltà del Consiglio Direttivo eleggere nel suo seno il Segretario. Egli cura tutte le pratiche amministrative e contabili dell’Associazione e provvede all’organizzazione e alla gestione degli archivi sociali. E’ sua facoltà avvalersi, con il consenso del Consiglio Direttivo, di personale da lui scelto per la cura di alcuni aspetti della sua attività. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente. In sua assenza i consiglieri nominano un segretario in inizio di seduta. E’ facoltà del Consiglio Direttivo eleggere nel suo seno il Tesoriere. Egli ha la cura del patrimonio dell’Associazione e provvede all’organizzazione e alla gestione dei necessari registri sociali.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta l’anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati in seduta ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, che si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal più anziano in età dei presenti. In caso di decesso o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio può cooptare un sostituto, che rimane in carica fino alla successiva Assemblea degli associati e, a seguito di ratifica da parte dell’Assemblea stessa, fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono considerati validi, e quindi sono esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale dal Segretario, nominato in inizio di seduta, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi e illimitati poteri in ordine agli indirizzi e alle direttive generali dell’Associazione e alla gestione ordinaria e straordinaria della stessa. E’, in particolare, compito del Consiglio Direttivo: determinare la misura del contributo annuale di associazione; prendere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell’Associazione, conformemente allo Statuto; promuovere e coordinare le attività dell’Associazione in armonia alle direttive di cui allo scopo della stessa; accettare l’adesione di nuovi associati e deliberarne l’esclusione, a termine del presente Statuto; preparare i bilanci preventivi e consuntivi annuali e presentarli all’Assemblea degli associati; determinare le forme, i modi e i tempi per le attività dell’Associazione in relazione alle deliberazioni dell’Assemblea degli associati;

Art.11 – Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può deliberare il conferimento a terzi di procure per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Art.12 – Ove la legge lo richieda o l’Assemblea degli associati lo reputi opportuno, si procederà alla nomina di un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e un supplente, scelti anche fra i non associati, durerà in carica tre anni e nella sua prima riunione eleggerà nel suo seno il Presidente. Il compito del Collegio Sindacale è quello di verificare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dare parere sui bilanci consuntivo e preventivo.
Dei controlli redige verbale, sottoscritto dagli intervenuti, di cui dà relazione all’Assemblea. I Sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Art.13 – L’Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, che provvederà alla nomina di un liquidatore, al quale saranno conferiti tutti i più ampi poteri di legge e di statuto I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con oggetto simile o ai fini di pubblica utilità.

Art.14 – Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dalla legge. Il foro competente per ogni controversia inerente l’Associazione e il rapporto associativo è convenuto in via esclusiva nel Foro di Genova.